TITOLO I
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART.1 - ORGANI COLLEGIALI -
L'autonomia di gestione dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Castel del Piano si attua, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti, attraverso i seguenti organi collegiali:
- a) Consiglio di Istituto;
- b) Giunta Esecutiva;
- c) Collegio dei Docenti;
- d) Consigli di Intersezione Interclasse e di Classe;
- e) Comitati per la valutazione del servizio degli insegnanti.
ART.2 - COORDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI -
Ciascuno degli organi collegiali, fatta salva la propria autonomia nell'ambito delle rispettive competenze, agisce in maniera coordinata con gli altri organi, specie quando vengano esercitate competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie.
Il coordinamento viene curato dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417.
ART.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI -
All'inizio di ogni anno scolastico ciascuno degli organi collegiali programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle rispettive competenze, presentando entro e non oltre il mese di ottobre progetti ed attività (corsi di recupero, progetti interdisciplinari, piano visite guidate e viaggi d'istruzione, ecc.).
ART.4 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -
Il Consiglio di Istituto viene eletto a norma dell'art.5 del D.P.R. 416/74 e l'O.M. n.215 del 15.07.1991.
ART.5 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -
Il Consiglio di Istituto, fatte salve le attribuzioni specificamente previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe, d'Interclasse e d'Intersezione, ha competenza a deliberare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola, come previsto dall'art.6 del D.P.R 416/74.
ART.6 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.
Il Consiglio si riunisce orientativamente a cadenza bimestrale da settembre a maggio di ogni anno ed eccezionalmente anche nei mesi estivi per particolari motivi di urgenza e gravità.
Le riunioni dovranno avvenire al di fuori dell'orario delle lezioni.
ART.7 - MODALITA' E TERMINI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
La convocazione dei componenti il Consiglio di Istituto sarà disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione e avverrà con lettera diretta ai singoli membri; nella convocazione saranno indicati la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da trattare.
Copia della lettera di convocazione verrà immediatamente affissa all'albo dell’Istituto.
ART.8 - RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -
Il Consiglio di Istituto può riunirsi anche in via straordinaria su richiesta scritta:
- a) del Presidente della Giunta Esecutiva;
- b) di 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.
Nella richiesta di cui trattasi dovrà essere espressamente indicato l'ordine del giorno.
Il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio entro dieci giorni dalla richiesta stessa, comunicando ai singoli membri del Consiglio l'esatto ordine del giorno proposto dalle componenti di cui ai punti "a" e "b" del presente articolo.
ART.9 - ORDINE DEL GIORNO - DIZIONE "COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE"-
In ciascuna seduta possono essere discussi solo gli argomenti specificamente elencati nell'ordine del giorno della convocazione.
In casi eccezionali all’inizio di ogni seduta l’ordine del giorno potrà essere integrato
all’unanimità dei presenti alla seduta.
Altri argomenti potranno essere discussi , ma non deliberati, nella voce “Comunicazioni del Dirigente”.
ART.10 - POTERE DI INIZIATIVA DEL SINGOLO CONSIGLIERE -
Indipendentemente dalle procedure di cui ai precedenti artt.8 e 9, ogni consigliere al termine di ciascuna riunione ha facoltà di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno della successiva seduta, purché rientrino nelle competenze del Consiglio di Istituto.
La richiesta dovrà essere rivolta al Presidente del Consiglio di Istituto il quale è tenuto a farne oggetto dell'ordine del giorno della successiva riunione, qualora il Consiglio accolga la proposta approvandola a maggioranza assoluta.
ART.11- DOCUMENTAZIONE-
Ogni membro del Consiglio ha facoltà di prendere visione della documentazione inerente agli argomenti posti all'ordine del giorno, durante il normale orario d'ufficio.
Tale documentazione sarà messa a disposizione degli interessati presso la Segreteria dell’Istituto tre giorni prima di ogni riunione.
ART.12 - VALIDITA' E DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO -
Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Se tale numero non viene raggiunto, il Presidente del Consiglio aggiorna la seduta ad altra data, rinnovandone la convocazione.
Nel verbale, redatto a cura del Segretario nelle forme e nei modi di cui al successivo art.16, dovranno essere scritti i nomi dei presenti e degli assenti giustificati e ingiustificati.
Quando la discussione relativa all'ordine del giorno dovesse protrarsi oltre tre ore il Presidente, sentito il Consiglio, provvederà a sospendere la riunione stabilendo immediatamente l'ora, la data e il luogo della nuova convocazione.
ART.13 - ELEZIONE, POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE-
- ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE -
Nella prima seduta, il Consiglio - presieduto dal Dirigente Scolastico - elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
A parità dei voti è eletto il più anziano d'età.
Il Presidente sceglie, tra i componenti eletti, il Segretario.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice - Presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.
Il Presidente convoca l'assemblea, dirige la discussione ed invita a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Durante la discussione, il Presidente può limitare la durata degli interventi che non potranno essere comunque più di tre per ogni oratore su ciascun argomento da trattare.
Il Presidente può, motivatamente, sospendere la seduta ponendo a verbale la propria decisione.
ART.14 - ASSENZA DALLE SEDUTE -
Mancando il Presidente ed il Vice Presidente, le loro funzioni vengono svolte dal più anziano rappresentante dei genitori.
Ogni consigliere, se possibile, dovrà notificare la presunta assenza almeno un giorno prima della riunione, informandone il Presidente e, in via subordinata, la Segreteria dell’Istituto.
ART.15 - VOTAZIONI -
Le votazioni sono solitamente adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La votazione avviene per alzata di mano.
La votazione è segreta quando si tratta di persone o quando 1/3 dei consiglieri lo richieda.
ART.16 - VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITA' DEGLI ATTI
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -
Di ogni seduta, a cura del Segretario, viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario medesimo, steso su apposito registro a pagine numerate.
Quanto sopra dovrà avvenire per ogni seduta degli organi collegiali di cui all'art.1 del presente Regolamento.
Durante la discussione dei singoli argomenti ogni consigliere può chiedere di mettere a verbale sue precise dichiarazioni; ove non sia stata espressa esplicita richiesta in tal senso, il Segretario non è tenuto a verbalizzare il singolo intervento.
Nella riunione successiva, in sede di lettura del verbale, è consentito ad ogni consigliere di rettificare eventuali sue dichiarazioni non ritenute fedelmente riportate; non è possibile più effettuare aggiunte alle dichiarazioni originarie.
Il consigliere potrà esprimere eventuali precisazioni, dopo di ciò il verbale si intende approvato e diventa definitivo.
Il verbale non è soggetto a pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico avrà cura dei verbali e degli atti del Consiglio.
Le disposizioni di cui sopra sono conformi a quanto previsto dal D.I. n. 44 del 1/02/2001.
ART.17 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI -
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto disciplinati dall'art.27 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.416,deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell’Istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio.
L'affissione all'albo avverrà entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
Ogni delibera dovrà rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.
La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata ed attesta, in calce ad essa, la data.
Indipendentemente dai termini previsti nel comma precedente, i verbali e le delibere del Consiglio possono essere esibiti ai membri del Consiglio stesso quando ne facciano richiesta al Dirigente Scolastico Comprensivo.
ART.18 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE -
Hanno titolo a partecipare alle sedute del Consiglio solo i suoi componenti tranne che, in base ad espressa deliberazione del Consiglio, gli specialisti con particolari compiti medico - psicopedagogici invitati in base all'art.5 del D.P.R. 416/74.
ART.19 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE -
(Legge 11 ottobre 1977 n.748, art. 1 e seg.)
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, nel numero consentito dalla capienza del locale ove ha sede la riunione previo accertamento del titolo di elettore, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo, nonchè i membri dei Consigli di Circoscrizione ai sensi della legge 8 aprile 1976 n.278.
Della convocazione del Consiglio sarà data tempestiva informazione al pubblico mediante affissione di copia dell'ordine del giorno all'albo della segreteria dell’Istituto.
Alle sedute del Consiglio non sarà ammesso il pubblico quando la discussione verterà su argomenti concernenti persone, salvo avviso contrario degli interessati.
Il pubblico ammesso alle sedute del Consiglio dovrà tenere un comportamento civile ed ordinato per il mantenimento del quale il Presidente eserciterà tutti i poteri conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale: qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
Il pubblico ammesso alle sedute del Consiglio non ha diritto di prendere la parola né di intervenire alla discussione.
Il Consiglio di Istituto, per la discussione e l'approfondimento di questioni concernenti la vita e il funzionamento della scuola nell’ambito della comunità locale, potrà di volta in volta invitare alle proprie riunioni i rappresentanti della provincia, del Comune nonché delle Organizzazioni Sindacali.
Secondo le modalità di cui al precedente punto, il Consiglio potrà deliberare di far partecipare alle proprie riunioni persone ritenute in grado di portare un contributo proficuo per l'opera educativa della scuola.
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
ART.20 - COMMISSIONI DI LAVORO -
Il Consiglio può deliberare la costituzione nel suo seno di commissioni di lavoro relativamente alle materie previste dall'art.6 del D.P.R. 416/74, composte in modo che sia garantita la presenza di almeno un rappresentante delle diverse componenti del Consiglio medesimo.
ART.21 - DECADENZA, DIMISSIONI E SURROGA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO -
I membri eletti che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono sostituiti con le modalità previste dall'art.22 del D.P.R. 416/74.
Con le stesse modalità del predetto articolo si procede alla surroga dei membri dimissionari.
Il genitore, componente del Consiglio, rimane in carica qualora uno dei propri figli si iscriva alla stessa scuola per l'anno scolastico immediatamente successivo a quello terminale, regolarmente conclusosi di altro figlio.
ART.22 -IMPEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A PARTECIPARE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO -
In caso di malattia o impedimento, quando è già in funzione come vicario il suo collaboratore, il Dirigente Scolastico è sostituito dal medesimo nel Consiglio di Istituto con le stesse modalità dell'art.3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417.
ART.23 - GIUNTA ESECUTIVA: COMPOSIZIONE E COMPITI -
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta di un docente, di un non docente, di due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto, il Dirigente Scolastico e il Responsabile Amministrativo che svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente della Giunta Esecutiva è sostituito dal Collaboratore eletto ai sensi dell'art.4 del D.P.R.416/74.
In caso di assenza o impedimento del Responsabile Amministrativo, lo stesso è sostituito dall'Assistente Amministrativo più anziano ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 31 Maggio 1974 n.420.
La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; cura l'esecuzione delle relative delibere ed è tenuta a riferire al Consiglio di Istituto, a mezzo del suo Presidente o di altro componente da lui stesso delegato, sulla esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio stesso.
Nella preparazione dei lavori del Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, tenuto conto di tutte le istanze relative alle materie di competenza del Consiglio di Istituto, prodotte dai Consigli di Classe d'Interclasse e d'Intersezione e dal Collegio dei Docenti, predispone l'ordine del giorno del Consiglio medesimo.
ART.24 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA -
La Giunta è convocata ordinariamente dal suo Presidente.
In via straordinaria può essere convocata da almeno 1/3 dei membri della Giunta medesima.
La convocazione può avvenire oltre che per iscritto, anche telefonicamente ma sempre con affissione all'albo di apposito avviso.
ART.25- VALIDITA’ DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E VERBALIZZAZIONE
Per la validità delle sedute della Giunta è richiesta la presenza di almeno quattro componenti in carica.
Di ogni seduta sarà redatto, a cura del Segretario della Giunta, un verbale in apposito registro con pagine numerate da conservare agli atti.
Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Giunta.
Per la redazione del verbale valgono, in quanto applicabili le norme di cui al precedente art.16.
ART.26- DECADENZA E DIMISSIONI DEI COMPONENTI LA GIUNTA -
I membri eletti che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive della Giunta decadono dalla carica.
In tale ipotesi - ed anche in caso di dimissioni - il Consiglio procederà ad una nuova elezione per ricostituire la composizione della Giunta.
ART.27 - PROROGA DEI POTERI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA -
Il Consiglio e la Giunta Esecutiva restano in carica e continuano a svolgere le loro rispettive attribuzioni fino a quando non saranno insediati, a seguito di elezioni, il nuovo Consiglio e la nuova Giunta.
ART.28 -ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE / INTERCLASSE / INTERSEZIONE -
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione dovranno avere luogo possibilmente entro il secondo mese di ogni anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
Fino a detto rinnovo, i rappresentanti eletti nell'anno precedente rimangono in carica per eventuali rapporti con gli organi scolastici.
ART.29 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE INTERCLASSE INTERSEZIONE -
Il Consiglio di Classe Interclasse Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su motivata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.
A norma dell'art.3,comma terzo, del D.P.R. 31 Maggio 1974 n.416 il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del Consiglio dal medesimo delegato.
Il Consiglio si riunisce di regola almeno quattro volte all'anno dalla data del suo insediamento sino a tutto il mese di maggio.
In casi di particolare necessità può riunirsi anche nel mese di settembre.
Ogni riunione del Consiglio di Classe Interclasse Intersezione deve essere verbalizzata in ottemperanza a quanto previsto dal comma secondo dell'art.16 del presente regolamento.
Le singole istanze contenute nel verbale dovranno essere portate dal Dirigente Scolastico all'esame dell'organo collegiale competente.
ART.30 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE INTERCLASSE INTERSEZIONE-
Il Consiglio di Classe Interclasse Intersezione ha il compito di formulare al Collegio
dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci, tra docenti genitori ed alunni.
Il Consiglio esprime pareri sull'adozione dei libri di testo.
ART.31 - COLLEGIO DEI DOCENTI -
Il Collegio dei Docenti è convocato ed opera in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 31 Maggio 1974 n.416 - art.4 -.
ART.32 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE
DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI – DPR n. 417/74 e L.107/2015
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
al momento dell’insediamento, per definire i criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti ai sensi della L.107/2015;
inoltre:
- in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell'art.66 del D.P.R. 31 Maggio 1974 n.417;
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 417/74;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
