T I T O L O II
DISCIPLINA DELLA VITA SCOLASTICA
ART.33 - CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI -
In base alla popolazione scolastica il Consiglio d’ Istituto con apposita delibera stabilisce i criteri generali relativi alla formazione delle classi ai sensi dell'art.10 del D.L.vo 297 del 16.04.1994.
Si specifica tuttavia che possono verificarsi, solo eccezionalmente, spostamenti di alunni nel corso dell'anno scolastico per motivi di estrema necessità, ravvisati dal Dirigente Scolastico.
* Vedere Contratto Integrativo di scuola siglato in data 03\09\’01 tra le R.S.U. e il Dirigente Scolastico.
ART.34 - INCONTRI CON LE FAMIGLIE -
Durante l'anno scolastico sarà effettuato da parte degli insegnanti il ricevimento dei genitori, secondo l'orario e il calendario che saranno stabiliti dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti, sentiti i Consigli di classe, d'Interclasse, di Intersezione.
Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli alunni, in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti e alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli alunni, assicurando la concreta accessibilità al servizio pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento della scuola e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra scuole e famiglie, anche in base al C.C.N.L. del 21.07.1995./del maggio ’99 e l’integrativo C.C.N.L.I. agosto ’99.
ART.35 – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA-
Il Consiglio di Istituto adotta, all’inizio di ogni anno scolastico, il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti.
ART. 36 - ASSEMBLEE DEI GENITORI -
I genitori degli alunni di ciascuna classe possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dall'art.45 del D.P.R.416/74.
All'assemblea di classe, richiesta sempre dal genitore eletto nel Consiglio di Classe, d'Interclasse, di Intersezione possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
L'ordine del giorno, la data e l'orario di svolgimento dell'assemblea sarà concordato di volta in volta con il Dirigente Scolastico e dal genitore richiedente.
Nei precedenti commi del presente articolo, con il termine "classe" si identificano anche le pluriclassi..
ART. 37 - VIGILANZA DEGLI ALUNNI -
Per la vigilanza agli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola nonché durante l'uscita della medesima valgono le norme seguenti:
- a) gli alunni entrano a scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto il personale docente dovrà già trovarvisi al momento in cui può avere inizio l'ingresso degli alunni.
E' possibile l'entrata anticipata nei locali scolastici per soli motivi legati al trasporto fino a 20 minuti prima dell'inizio delle lezioni o, per gli stessi motivi, l'uscita posticipata fino a 20 minuti.
- b) eventuali ripetuti ritardi ed assenze degli alunni dovranno essere segnalati dagli insegnanti al Dirigente Scolastico per i provvedimenti del caso;
- c) gli alunni possono essere accompagnati dai genitori solo fino all'ingresso dell'edificio scolastico, non essendo loro consentito l'accesso alle aule;
- d) durante le ore di lezione gli alunni potranno essere consegnati soltanto ai collaboratori scolastici su richiesta motivata rivolta al Dirigente Scolastico - o al fiduciario per i plessi periferici -; in assenza dei genitori potranno essere consegnati a parenti riconosciuti, previa compilazione di apposita dichiarazione. Per quanto attiene l'uscita dei bambini della scuola dell’infanzia, verificandosi frequentemente che persone diverse dai genitori vanno a prelevare gli alunni, le insegnanti sono autorizzate a richiedere ai genitori una dichiarazione dalla quale risulti esplicita delega, con firma depositata, a persone maggiorenni di fiducia della famiglia che vengano, dagli stessi genitori, incaricati del ritiro, della cura e del controllo sul minore a partire dall'uscita dalla scuola dell’infanzia.
In nessun caso gli alunni potranno essere consegnati a minori.
- e) per assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni, salvo diverse disposizioni del competente Ufficio d'Igiene;
- f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di quindici minuti, il personale docente vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- g) al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati all'uscita dell'edificio scolastico, intesa come limite ultimo dello spazio annesso alla scuola;
- h) per la sorveglianza sugli alunni durante l'ingresso, l'intervallo e l'uscita dalle lezioni, gli insegnanti saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici;
- i) in caso in cui gli alunni accusassero malori durante l'orario scolastico dovranno essere avvertiti i genitori ai recapiti telefonici da essi comunicati all'inizio dell' a.s. In caso di gravità sarà contattato immediatamente il 118.
ART. 38 - UTILIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI
E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE -
I locali scolastici - compresa la palestra - e le attrezzature sportive possono essere utilizzati anche perle attività per le quali vi è il consenso del Consiglio di Istituto, oltre naturalmente alle attività organizzate e dirette dalle scuola stessa (attività parascolastiche extrascolastiche ecc..).
I locali scolastici possono essere utilizzati solo da Enti e/o Associazioni che non hanno fini di lucro.
ART. 39 - ASSEGNAZIONE DELLE AULE -
All'inizio di ogni anno scolastico, ad ogni classe verrà assegnata un'aula secondo il criterio generale dell'avvicendamento dei vari ambienti, tenuto conto dell'età degli alunni, della esposizione, dell'ampiezza e del piano dell'aula medesima.
ART. 40 - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
I diritti e i doveri del personale docente e amministrativo sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato attualmente in vigore.
ART. 41 - RACCOLTA DI DENARO NELLA SCUOLA -
Sono consentite le raccolte volontarie a favore della Società Assicuratrice e per la partecipazione a progetti particolari e a gite scolastiche e per tutti i casi preventivamente autorizzati dal Consiglio di Istituto.
ART. 42 – ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ALUNNI -
Nei giorni dei rientri non devono essere assegnati compiti a casa per il giorno successivo.
E’ consigliato che, all’interno della scuola dell’infanzia e primaria, gli alunni indossino il grembiulino.
ART. 42/bis - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN AMBIENTE SCOLASTICO
Per motivi igienico - sanitari e di tutela della salute degli alunni in occasione di compleanni e ricorrenze varie in ambiente scolastico dovranno essere somministrati ai bambini alimenti adeguatamente confezionati , sigillati e non prodotti in casa, con apposita data di scadenza , o siano forniti da Ditte specializzate (Forni, pasticcerie,..)
Gli alimenti dovranno essere consumati subito e non conservati per somministrarli ulteriormente ai bambini.
Inoltre agli alunni dell’Istituto non dovranno essere somministrati in alcun modo dolciumi quali caramelle, cioccolate, chewinggun : è sconsigliato anche l’uso di bevande gasate.
ART. 43 - SUSSIDI DIDATTICI -
Verrà compilato il catalogo dei sussidi didattici a disposizione dell’ Istituto.
In ogni singola classe dei vari plessi sarà distribuita una copia di tale elenco a disposizione degli insegnanti, perchè possano chiedere i sussidi a loro necessari.
L'uso dei sussidi didattici non potrà essere protratto per lunghi periodi, onde consentire a tutte le classi di utilizzarli.
ART. 44 - USCITE GUIDATE -
Le uscite guidate nell'ambito dell'ambiente circostante la scuola, si esauriranno entro l'orario giornaliero delle lezioni; può essere previsto l'uso degli scuolabus comunali.
Gli insegnanti promotori dovranno darne comunicazione al Dirigente Scolastico tramite gli appositi stampati predisposti.
ART. 45 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE -
Nel richiamare la C.M.P.I. n.291 del 14 Ottobre 1992 e la Circolare n°623/1996 per
l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione, si stabiliscono i seguenti criteri:
1) le visite guidate e i viaggi d'istruzione possono avere la durata di un giorno;
2) le visite guidate e i viaggi d'istruzione, possibilmente, non si effettuano in un giorno prefestivo;
3) è consentita la partecipazione dei genitori alle gite considerazione dei criteri generali educativo - didattici espressi in sede di Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, e di Consiglio di Istituto.
Allo stesso modo può essere consentito che gli alunni portatori di handicap siano accompagnati dai propri genitori,
4) gli insegnanti di classe partecipano alle gite programmate e pertanto hanno diritto a percepire il compenso previsto come indennità di missione;
5) requisito indispensabile per l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione è creare le condizioni per la partecipazione della classe al completo; qualora gli insegnanti ritengano di non poter richiedere la quota di partecipazione ad uno o più alunni di disagiate condizioni familiari, è consentito l'intervento economico del Consiglio di Istituto che metterà nelle spese di bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario, una somma da destinare ai casi in questione; è vietato portare a conoscenza il nominativo degli alunni che hanno partecipato gratuitamente alla gita;
6) per l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione è necessario che gli insegnanti di classe, sentito il parere del Consiglio di Classe, d'Interclasse, di intersezione formulino al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto esplicita richiesta con l'indicazione dell'itinerario da percorrere, degli orari di partenza e di rientro, del mezzo usato, di ogni altra notizia utile relativa alla gita medesima e che producano la documentazione richiesta dalle citate C.M. n° 291/1992 e 623/1996
7) non potranno partecipare alla gita quegli alunni che almeno ventiquattro ore prima della gita stessa non si siano premuniti del previsto nulla - osta rilasciato dal genitore o dal responsabile dell'obbligo scolastico.
ART.46 - PARTECIPAZIONE AD ATTI DI CULTO -
La partecipazione degli alunni ad atti di culto potrà avvenire solo a seguito di specifiche deliberazioni assunte dagli organi di democrazia scolastica: Consiglio di Classe, d'Interclasse, d’Intersezione, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto.
A quest'ultimo spetta far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche (D.P.R.416/74, art.6).
In nessun caso alunni ed insegnanti potranno essere obbligati alla partecipazione.
ART.47 - MATERIALE DIVULGATIVO -
E' consentita la consegna agli alunni di materiale divulgativo dietro espressa delibera del Consiglio di Istituto che delega il Dirigente Scolastico a concedere l'autorizzazione.
Gli insegnanti sono tenuti ad attenersi a tali disposizioni.
ART. 48 - ACCESSO DI ESTRANEI ALLE AULE SCOLASTICHE -
Non è consentito l'accesso di estranei alle aule scolastiche.
Sulla base di una preventiva programmazione saranno ammessi invece esperti con il consenso degli insegnanti di classe - o classi - previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
