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T I T O L O  II



DISCIPLINA DELLA VITA SCOLASTICA  

                  

                                 

 

                                     

ART.33 - CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI -       

                                                                       

       In base alla popolazione scolastica il Consiglio d’ Istituto con apposita delibera stabilisce i criteri generali relativi alla formazione delle classi ai sensi dell'art.10 del D.L.vo 297 del 16.04.1994.     

       Si specifica  tuttavia   che   possono verificarsi, solo eccezionalmente, spostamenti di alunni nel corso dell'anno scolastico per motivi di estrema necessità, ravvisati dal Dirigente Scolastico.

* Vedere Contratto Integrativo di scuola siglato in data 03\09\’01 tra le R.S.U. e il Dirigente Scolastico.        

                                                                       

ART.34 - INCONTRI CON LE FAMIGLIE -                   

                                                                       

      Durante   l'anno   scolastico  sarà  effettuato  da  parte  degli insegnanti  il ricevimento dei genitori, secondo l'orario e il calendario che saranno stabiliti dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri   adottati   dal   Collegio  dei  Docenti,  sentiti  i  Consigli di classe, d'Interclasse, di Intersezione.                                                          

      Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli alunni, in  relazione  a  quanto previsto nei diversi ordinamenti e alle diverse modalità  organizzative del servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle  proposte  del  Collegio  dei  Docenti  definisce  le modalità e i criteri  per lo  svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli alunni, assicurando la  concreta  accessibilità al servizio pur compatibilmente con  le  esigenze  di  funzionamento  della  scuola  e prevedendo idonei strumenti  di  comunicazione  tra  scuole  e  famiglie, anche  in base al C.C.N.L. del 21.07.1995./del maggio ’99 e l’integrativo C.C.N.L.I. agosto ’99.  

                                                                                                                  

ART.35 – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA-

 

Il Consiglio di Istituto adotta, all’inizio di ogni anno scolastico, il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti.

 

ART. 36 - ASSEMBLEE DEI GENITORI -                    

                                                                       

      I  genitori  degli  alunni di ciascuna classe possono riunirsi in assemblea   nei  locali  della  scuola,  secondo  le  modalità  previste dall'art.45 del D.P.R.416/74.                                           

      All'assemblea di classe, richiesta sempre dal genitore eletto nel Consiglio di Classe,   d'Interclasse, di Intersezione possono  partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.                         

      L'ordine   del   giorno,   la  data  e  l'orario  di  svolgimento dell'assemblea sarà  concordato  di  volta  in  volta  con il Dirigente Scolastico e dal genitore richiedente.                                     

      Nei  precedenti  commi  del  presente  articolo,  con  il termine "classe" si identificano anche le pluriclassi..                          

                                                                       

ART. 37  - VIGILANZA DEGLI ALUNNI -                   

                                                                       

      Per la vigilanza agli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola nonché durante l'uscita della medesima valgono le norme seguenti:

                                                                       

  1. a) gli alunni entrano a scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle  lezioni;   pertanto il personale docente dovrà già trovarvisi al momento in cui può avere inizio  l'ingresso degli alunni.             

  E'  possibile l'entrata  anticipata nei locali scolastici per soli motivi legati al trasporto fino a 20 minuti prima dell'inizio delle lezioni o, per gli stessi   motivi,  l'uscita  posticipata  fino  a  20  minuti.                          

  1. b) eventuali  ripetuti  ritardi ed assenze degli alunni dovranno essere segnalati  dagli insegnanti al Dirigente Scolastico per i provvedimenti del caso;                 
  2. c) gli  alunni  possono  essere  accompagnati  dai  genitori  solo fino all'ingresso  dell'edificio  scolastico,  non essendo loro consentito  l'accesso alle aule;                                                 
  3. d) durante  le  ore  di  lezione  gli alunni potranno essere consegnati soltanto   ai collaboratori scolastici su  richiesta motivata  rivolta  al  Dirigente Scolastico - o al fiduciario per  i plessi   periferici  -;  in  assenza  dei  genitori  potranno  essere   consegnati  a  parenti  riconosciuti, previa compilazione di apposita dichiarazione.  Per  quanto  attiene  l'uscita  dei bambini della scuola dell’infanzia,   verificandosi   frequentemente  che  persone  diverse  dai genitori vanno a prelevare gli alunni, le insegnanti sono autorizzate a richiedere ai genitori una dichiarazione dalla quale  risulti  esplicita  delega,  con  firma  depositata, a  persone maggiorenni  di  fiducia  della  famiglia  che  vengano, dagli stessi genitori,  incaricati  del  ritiro,  della  cura  e del controllo sul minore a partire dall'uscita dalla scuola dell’infanzia.                   

  In nessun caso gli alunni potranno essere consegnati a minori.       

  1. e) per assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico  quando  esse  si  protraggono  per oltre cinque giorni, salvo  diverse disposizioni del competente Ufficio d'Igiene;
  2. f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di quindici  minuti, il personale docente vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;      
  3. g) al  termine delle lezioni  gli alunni saranno accompagnati all'uscita dell'edificio  scolastico,  intesa  come  limite  ultimo dello spazio annesso alla scuola;                                                 
  4. h) per  la sorveglianza sugli alunni durante l'ingresso, l'intervallo e l'uscita  dalle lezioni, gli insegnanti saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici;                             
  5. i) in  caso  in  cui  gli  alunni  accusassero  malori durante l'orario scolastico  dovranno essere avvertiti i genitori ai recapiti telefonici da essi comunicati all'inizio dell'  a.s. In caso di gravità sarà contattato immediatamente il 118.                                            

                                                                       

ART. 38 - UTILIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE -                    

                                                                       

I  locali scolastici - compresa la palestra - e le attrezzature sportive possono essere utilizzati anche perle attività per le quali vi è il consenso del Consiglio di Istituto, oltre naturalmente alle attività organizzate e dirette dalle scuola stessa (attività parascolastiche extrascolastiche ecc..).     

I locali scolastici possono essere utilizzati solo da Enti e/o Associazioni che non hanno fini di lucro.                                                     

                                                                       

ART. 39 - ASSEGNAZIONE DELLE AULE -                   

                                                                       

All'inizio  di  ogni  anno  scolastico,  ad  ogni classe verrà assegnata un'aula  secondo  il  criterio  generale  dell'avvicendamento  dei  vari ambienti,   tenuto  conto  dell'età  degli  alunni,  della  esposizione, dell'ampiezza e del piano dell'aula medesima.                           

                                                                       

 ART. 40 - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

                                                                       

I  diritti  e  i  doveri  del  personale  docente  e amministrativo sono disciplinati  dalle  leggi  e dai regolamenti dello Stato attualmente in vigore.                                                                 

                                                                        

ART. 41 - RACCOLTA DI DENARO NELLA SCUOLA -               

                                                                       

Sono consentite le raccolte volontarie a favore  della  Società  Assicuratrice e  per  la  partecipazione  a progetti particolari e a gite scolastiche e per tutti i casi preventivamente autorizzati dal Consiglio di Istituto.                                                             

                                                                       

ART. 42 – ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ALUNNI -                       

                                                                       

Nei giorni dei rientri non devono essere assegnati compiti a casa per il giorno successivo.

E’ consigliato che, all’interno della scuola dell’infanzia e primaria, gli alunni indossino il grembiulino.

                                                                       

  ART. 42/bis - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN AMBIENTE SCOLASTICO    

                                                                       

Per  motivi  igienico - sanitari  e di tutela della salute degli alunni in occasione  di  compleanni  e  ricorrenze  varie  in  ambiente scolastico dovranno  essere  somministrati ai bambini alimenti adeguatamente confezionati , sigillati e non prodotti in casa, con apposita data di scadenza , o siano forniti da Ditte specializzate (Forni, pasticcerie,..)  

Gli  alimenti  dovranno  essere  consumati  subito  e non conservati per somministrarli ulteriormente ai bambini.     

Inoltre agli alunni dell’Istituto non dovranno essere somministrati in alcun modo dolciumi quali caramelle, cioccolate, chewinggun   : è sconsigliato anche l’uso di bevande gasate.                        

                                                                       

ART. 43 - SUSSIDI DIDATTICI -                      

                                                                       

Verrà  compilato  il  catalogo  dei sussidi didattici a disposizione dell’ Istituto.                                                             

In  ogni  singola  classe  dei vari plessi sarà distribuita una copia di tale  elenco  a disposizione degli insegnanti, perchè possano chiedere i sussidi a loro necessari.                                               

L'uso  dei  sussidi  didattici  non  potrà  essere  protratto per lunghi periodi, onde consentire a tutte le classi di utilizzarli.              

                                                                       

ART. 44 - USCITE GUIDATE -                       

                                                                       

Le  uscite  guidate  nell'ambito dell'ambiente circostante la scuola, si esauriranno   entro  l'orario  giornaliero  delle  lezioni;  può essere previsto l'uso degli scuolabus comunali.                                

Gli  insegnanti  promotori  dovranno  darne comunicazione al Dirigente Scolastico tramite gli appositi stampati predisposti.          

                                                                        

ART. 45 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE -            

                                                                       

Nel   richiamare   la   C.M.P.I.   n.291   del   14  Ottobre  1992 e la Circolare n°623/1996  per

l'effettuazione  delle  visite  guidate  e  dei  viaggi d'istruzione, si stabiliscono i seguenti criteri:                                        

1) le  visite  guidate  e  i  viaggi d'istruzione possono avere la  durata di un giorno;                                                  

2) le  visite  guidate  e  i  viaggi  d'istruzione, possibilmente, non si  effettuano in un giorno prefestivo;                                   

3) è consentita  la  partecipazione  dei  genitori  alle  gite considerazione  dei  criteri  generali educativo - didattici espressi in  sede  di Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, e di Consiglio di Istituto.

Allo stesso modo può essere consentito che gli  alunni  portatori di handicap siano accompagnati dai propri genitori,

4) gli insegnanti di classe partecipano alle gite programmate e pertanto  hanno diritto a percepire il compenso previsto come indennità di missione;            

5) requisito  indispensabile  per  l'effettuazione delle visite guidate e   dei  viaggi  d'istruzione è creare le condizioni per la partecipazione della  classe  al  completo;  qualora  gli insegnanti ritengano di non poter richiedere la quota di partecipazione ad uno o più alunni di disagiate  condizioni familiari, è consentito l'intervento economico del Consiglio di Istituto che metterà nelle spese di bilancio di previsione relativo  all'esercizio finanziario, una somma da destinare ai casi in questione;  è  vietato portare a conoscenza il nominativo degli alunni  che hanno partecipato gratuitamente alla gita;                        

6) per  l'effettuazione  delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione è necessario  che  gli  insegnanti  di  classe,  sentito  il  parere del Consiglio di Classe, d'Interclasse, di intersezione  formulino  al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto esplicita   richiesta   con   l'indicazione dell'itinerario  da  percorrere, degli orari di partenza e di rientro, del  mezzo  usato,  di  ogni  altra  notizia  utile relativa alla gita medesima e che producano la documentazione richiesta dalle citate C.M. n° 291/1992 e 623/1996                                                              

7) non   potranno   partecipare   alla  gita  quegli  alunni  che  almeno ventiquattro  ore  prima  della gita stessa non si siano premuniti del previsto   nulla - osta  rilasciato  dal  genitore  o  dal  responsabile dell'obbligo scolastico.                                              

                                                                       

ART.46 - PARTECIPAZIONE AD ATTI DI CULTO -               

                                                                       

La  partecipazione  degli  alunni ad atti di culto potrà avvenire solo a seguito  di  specifiche deliberazioni assunte dagli organi di democrazia scolastica: Consiglio di Classe,  d'Interclasse, d’Intersezione,  Collegio  dei Docenti, Consiglio di Istituto.                                                                

A quest'ultimo spetta far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose    tra   le   manifestazioni   o   attività   extrascolastiche (D.P.R.416/74, art.6).                                                  

In  nessun  caso  alunni  ed  insegnanti  potranno essere obbligati alla partecipazione.                                                         

                                                                       

ART.47 - MATERIALE DIVULGATIVO -                    

                                                                       

E'  consentita  la  consegna agli alunni di materiale divulgativo dietro espressa  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  che delega il Dirigente Scolastico a concedere l'autorizzazione.                                 

Gli insegnanti sono tenuti ad attenersi a tali disposizioni.              

                                                                       

ART. 48 - ACCESSO DI ESTRANEI ALLE AULE SCOLASTICHE -          

                                                                       

Non è consentito l'accesso di estranei alle aule scolastiche.           

Sulla  base di una preventiva programmazione  saranno ammessi invece esperti con il   consenso   degli   insegnanti   di  classe  -  o  classi  -  previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.