REGOLAMENTO INTERNO DELL’ISTITUTO
(D.P.R.31 Maggio 1974 n.416 art.6 lettera "a")
RIFERIMENTI NORMATIVI
T.U. n.297 del 16.04.1994 art.10
D.P.R. n.275 dell’ 8.03.1999 art.8-9
D.I n.44 dell’1.02.2001
L. 53 del 28.03.2003
D.Lgs n. 59 del 5.03.2004
DPR n. 249 del 24.06.1998
DPR n. 235 del 21.11.2007
L. 107 del 7.2015
TITOLO I
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART.1 - ORGANI COLLEGIALI -
L'autonomia di gestione dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Castel del Piano si attua, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti, attraverso i seguenti organi collegiali:
- a) Consiglio di Istituto;
- b) Giunta Esecutiva;
- c) Collegio dei Docenti;
- d) Consigli di Intersezione Interclasse e di Classe;
- e) Comitati per la valutazione del servizio degli insegnanti.
ART.2 - COORDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI -
Ciascuno degli organi collegiali, fatta salva la propria autonomia nell'ambito delle rispettive competenze, agisce in maniera coordinata con gli altri organi, specie quando vengano esercitate competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie.
Il coordinamento viene curato dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417.
ART.3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI -
All'inizio di ogni anno scolastico ciascuno degli organi collegiali programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle rispettive competenze, presentando entro e non oltre il mese di ottobre progetti ed attività (corsi di recupero, progetti interdisciplinari, piano visite guidate e viaggi d'istruzione, ecc.).
ART.4 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -
Il Consiglio di Istituto viene eletto a norma dell'art.5 del D.P.R. 416/74 e l'O.M. n.215 del 15.07.1991.
ART.5 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -
Il Consiglio di Istituto, fatte salve le attribuzioni specificamente previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe, d'Interclasse e d'Intersezione, ha competenza a deliberare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola, come previsto dall'art.6 del D.P.R 416/74.
ART.6 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.
Il Consiglio si riunisce orientativamente a cadenza bimestrale da settembre a maggio di ogni anno ed eccezionalmente anche nei mesi estivi per particolari motivi di urgenza e gravità.
Le riunioni dovranno avvenire al di fuori dell'orario delle lezioni.
ART.7 - MODALITA' E TERMINI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
La convocazione dei componenti il Consiglio di Istituto sarà disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione e avverrà con lettera diretta ai singoli membri; nella convocazione saranno indicati la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da trattare.
Copia della lettera di convocazione verrà immediatamente affissa all'albo dell’Istituto.
ART.8 - RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -
Il Consiglio di Istituto può riunirsi anche in via straordinaria su richiesta scritta:
- a) del Presidente della Giunta Esecutiva;
- b) di 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.
Nella richiesta di cui trattasi dovrà essere espressamente indicato l'ordine del giorno.
Il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio entro dieci giorni dalla richiesta stessa, comunicando ai singoli membri del Consiglio l'esatto ordine del giorno proposto dalle componenti di cui ai punti "a" e "b" del presente articolo.
ART.9 - ORDINE DEL GIORNO - DIZIONE "COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE"-
In ciascuna seduta possono essere discussi solo gli argomenti specificamente elencati nell'ordine del giorno della convocazione.
In casi eccezionali all’inizio di ogni seduta l’ordine del giorno potrà essere integrato
all’unanimità dei presenti alla seduta.
Altri argomenti potranno essere discussi , ma non deliberati, nella voce “Comunicazioni del Dirigente”.
ART.10 - POTERE DI INIZIATIVA DEL SINGOLO CONSIGLIERE -
Indipendentemente dalle procedure di cui ai precedenti artt.8 e 9, ogni consigliere al termine di ciascuna riunione ha facoltà di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno della successiva seduta, purché rientrino nelle competenze del Consiglio di Istituto.
La richiesta dovrà essere rivolta al Presidente del Consiglio di Istituto il quale è tenuto a farne oggetto dell'ordine del giorno della successiva riunione, qualora il Consiglio accolga la proposta approvandola a maggioranza assoluta.
ART.11- DOCUMENTAZIONE-
Ogni membro del Consiglio ha facoltà di prendere visione della documentazione inerente agli argomenti posti all'ordine del giorno, durante il normale orario d'ufficio.
Tale documentazione sarà messa a disposizione degli interessati presso la Segreteria dell’Istituto tre giorni prima di ogni riunione.
ART.12 - VALIDITA' E DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO -
Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Se tale numero non viene raggiunto, il Presidente del Consiglio aggiorna la seduta ad altra data, rinnovandone la convocazione.
Nel verbale, redatto a cura del Segretario nelle forme e nei modi di cui al successivo art.16, dovranno essere scritti i nomi dei presenti e degli assenti giustificati e ingiustificati.
Quando la discussione relativa all'ordine del giorno dovesse protrarsi oltre tre ore il Presidente, sentito il Consiglio, provvederà a sospendere la riunione stabilendo immediatamente l'ora, la data e il luogo della nuova convocazione.
ART.13 - ELEZIONE, POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE-
- ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE -
Nella prima seduta, il Consiglio - presieduto dal Dirigente Scolastico - elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
A parità dei voti è eletto il più anziano d'età.
Il Presidente sceglie, tra i componenti eletti, il Segretario.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice - Presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.
Il Presidente convoca l'assemblea, dirige la discussione ed invita a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Durante la discussione, il Presidente può limitare la durata degli interventi che non potranno essere comunque più di tre per ogni oratore su ciascun argomento da trattare.
Il Presidente può, motivatamente, sospendere la seduta ponendo a verbale la propria decisione.
ART.14 - ASSENZA DALLE SEDUTE -
Mancando il Presidente ed il Vice Presidente, le loro funzioni vengono svolte dal più anziano rappresentante dei genitori.
Ogni consigliere, se possibile, dovrà notificare la presunta assenza almeno un giorno prima della riunione, informandone il Presidente e, in via subordinata, la Segreteria dell’Istituto.
ART.15 - VOTAZIONI -
Le votazioni sono solitamente adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La votazione avviene per alzata di mano.
La votazione è segreta quando si tratta di persone o quando 1/3 dei consiglieri lo richieda.
ART.16 - VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITA' DEGLI ATTI
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -
Di ogni seduta, a cura del Segretario, viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario medesimo, steso su apposito registro a pagine numerate.
Quanto sopra dovrà avvenire per ogni seduta degli organi collegiali di cui all'art.1 del presente Regolamento.
Durante la discussione dei singoli argomenti ogni consigliere può chiedere di mettere a verbale sue precise dichiarazioni; ove non sia stata espressa esplicita richiesta in tal senso, il Segretario non è tenuto a verbalizzare il singolo intervento.
Nella riunione successiva, in sede di lettura del verbale, è consentito ad ogni consigliere di rettificare eventuali sue dichiarazioni non ritenute fedelmente riportate; non è possibile più effettuare aggiunte alle dichiarazioni originarie.
Il consigliere potrà esprimere eventuali precisazioni, dopo di ciò il verbale si intende approvato e diventa definitivo.
Il verbale non è soggetto a pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico avrà cura dei verbali e degli atti del Consiglio.
Le disposizioni di cui sopra sono conformi a quanto previsto dal D.I. n. 44 del 1/02/2001.
ART.17 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI -
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto disciplinati dall'art.27 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.416,deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell’Istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio.
L'affissione all'albo avverrà entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
Ogni delibera dovrà rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.
La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata ed attesta, in calce ad essa, la data.
Indipendentemente dai termini previsti nel comma precedente, i verbali e le delibere del Consiglio possono essere esibiti ai membri del Consiglio stesso quando ne facciano richiesta al Dirigente Scolastico Comprensivo.
ART.18 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE -
Hanno titolo a partecipare alle sedute del Consiglio solo i suoi componenti tranne che, in base ad espressa deliberazione del Consiglio, gli specialisti con particolari compiti medico - psicopedagogici invitati in base all'art.5 del D.P.R. 416/74.
ART.19 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE -
(Legge 11 ottobre 1977 n.748, art. 1 e seg.)
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, nel numero consentito dalla capienza del locale ove ha sede la riunione previo accertamento del titolo di elettore, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo, nonchè i membri dei Consigli di Circoscrizione ai sensi della legge 8 aprile 1976 n.278.
Della convocazione del Consiglio sarà data tempestiva informazione al pubblico mediante affissione di copia dell'ordine del giorno all'albo della segreteria dell’Istituto.
Alle sedute del Consiglio non sarà ammesso il pubblico quando la discussione verterà su argomenti concernenti persone, salvo avviso contrario degli interessati.
Il pubblico ammesso alle sedute del Consiglio dovrà tenere un comportamento civile ed ordinato per il mantenimento del quale il Presidente eserciterà tutti i poteri conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale: qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
Il pubblico ammesso alle sedute del Consiglio non ha diritto di prendere la parola né di intervenire alla discussione.
Il Consiglio di Istituto, per la discussione e l'approfondimento di questioni concernenti la vita e il funzionamento della scuola nell’ambito della comunità locale, potrà di volta in volta invitare alle proprie riunioni i rappresentanti della provincia, del Comune nonché delle Organizzazioni Sindacali.
Secondo le modalità di cui al precedente punto, il Consiglio potrà deliberare di far partecipare alle proprie riunioni persone ritenute in grado di portare un contributo proficuo per l'opera educativa della scuola.
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
ART.20 - COMMISSIONI DI LAVORO -
Il Consiglio può deliberare la costituzione nel suo seno di commissioni di lavoro relativamente alle materie previste dall'art.6 del D.P.R. 416/74, composte in modo che sia garantita la presenza di almeno un rappresentante delle diverse componenti del Consiglio medesimo.
ART.21 - DECADENZA, DIMISSIONI E SURROGA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO -
I membri eletti che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono sostituiti con le modalità previste dall'art.22 del D.P.R. 416/74.
Con le stesse modalità del predetto articolo si procede alla surroga dei membri dimissionari.
Il genitore, componente del Consiglio, rimane in carica qualora uno dei propri figli si iscriva alla stessa scuola per l'anno scolastico immediatamente successivo a quello terminale, regolarmente conclusosi di altro figlio.
ART.22 -IMPEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A PARTECIPARE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO -
In caso di malattia o impedimento, quando è già in funzione come vicario il suo collaboratore, il Dirigente Scolastico è sostituito dal medesimo nel Consiglio di Istituto con le stesse modalità dell'art.3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417.
ART.23 - GIUNTA ESECUTIVA: COMPOSIZIONE E COMPITI -
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta di un docente, di un non docente, di due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto, il Dirigente Scolastico e il Responsabile Amministrativo che svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente della Giunta Esecutiva è sostituito dal Collaboratore eletto ai sensi dell'art.4 del D.P.R.416/74.
In caso di assenza o impedimento del Responsabile Amministrativo, lo stesso è sostituito dall'Assistente Amministrativo più anziano ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 31 Maggio 1974 n.420.
La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; cura l'esecuzione delle relative delibere ed è tenuta a riferire al Consiglio di Istituto, a mezzo del suo Presidente o di altro componente da lui stesso delegato, sulla esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio stesso.
Nella preparazione dei lavori del Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, tenuto conto di tutte le istanze relative alle materie di competenza del Consiglio di Istituto, prodotte dai Consigli di Classe d'Interclasse e d'Intersezione e dal Collegio dei Docenti, predispone l'ordine del giorno del Consiglio medesimo.
ART.24 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA -
La Giunta è convocata ordinariamente dal suo Presidente.
In via straordinaria può essere convocata da almeno 1/3 dei membri della Giunta medesima.
La convocazione può avvenire oltre che per iscritto, anche telefonicamente ma sempre con affissione all'albo di apposito avviso.
ART.25- VALIDITA’ DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E VERBALIZZAZIONE
Per la validità delle sedute della Giunta è richiesta la presenza di almeno quattro componenti in carica.
Di ogni seduta sarà redatto, a cura del Segretario della Giunta, un verbale in apposito registro con pagine numerate da conservare agli atti.
Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Giunta.
Per la redazione del verbale valgono, in quanto applicabili le norme di cui al precedente art.16.
ART.26- DECADENZA E DIMISSIONI DEI COMPONENTI LA GIUNTA -
I membri eletti che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive della Giunta decadono dalla carica.
In tale ipotesi - ed anche in caso di dimissioni - il Consiglio procederà ad una nuova elezione per ricostituire la composizione della Giunta.
ART.27 - PROROGA DEI POTERI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA -
Il Consiglio e la Giunta Esecutiva restano in carica e continuano a svolgere le loro rispettive attribuzioni fino a quando non saranno insediati, a seguito di elezioni, il nuovo Consiglio e la nuova Giunta.
ART.28 -ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE / INTERCLASSE / INTERSEZIONE -
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione dovranno avere luogo possibilmente entro il secondo mese di ogni anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
Fino a detto rinnovo, i rappresentanti eletti nell'anno precedente rimangono in carica per eventuali rapporti con gli organi scolastici.
ART.29 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE INTERCLASSE INTERSEZIONE -
Il Consiglio di Classe Interclasse Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su motivata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.
A norma dell'art.3,comma terzo, del D.P.R. 31 Maggio 1974 n.416 il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del Consiglio dal medesimo delegato.
Il Consiglio si riunisce di regola almeno quattro volte all'anno dalla data del suo insediamento sino a tutto il mese di maggio.
In casi di particolare necessità può riunirsi anche nel mese di settembre.
Ogni riunione del Consiglio di Classe Interclasse Intersezione deve essere verbalizzata in ottemperanza a quanto previsto dal comma secondo dell'art.16 del presente regolamento.
Le singole istanze contenute nel verbale dovranno essere portate dal Dirigente Scolastico all'esame dell'organo collegiale competente.
ART.30 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE INTERCLASSE INTERSEZIONE-
Il Consiglio di Classe Interclasse Intersezione ha il compito di formulare al Collegio
dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci, tra docenti genitori ed alunni.
Il Consiglio esprime pareri sull'adozione dei libri di testo.
ART.31 - COLLEGIO DEI DOCENTI -
Il Collegio dei Docenti è convocato ed opera in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 31 Maggio 1974 n.416 - art.4 -.
ART.32 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE
DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI – DPR n. 417/74 e L.107/2015
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
al momento dell’insediamento, per definire i criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti ai sensi della L.107/2015;
inoltre:
- in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell'art.66 del D.P.R. 31 Maggio 1974 n.417;
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 417/74;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
T I T O L O II
DISCIPLINA DELLA VITA SCOLASTICA
ART.33 - CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI -
In base alla popolazione scolastica il Consiglio d’ Istituto con apposita delibera stabilisce i criteri generali relativi alla formazione delle classi ai sensi dell'art.10 del D.L.vo 297 del 16.04.1994.
Si specifica tuttavia che possono verificarsi, solo eccezionalmente, spostamenti di alunni nel corso dell'anno scolastico per motivi di estrema necessità, ravvisati dal Dirigente Scolastico.
* Vedere Contratto Integrativo di scuola siglato in data 03\09\’01 tra le R.S.U. e il Dirigente Scolastico.
ART.34 - INCONTRI CON LE FAMIGLIE -
Durante l'anno scolastico sarà effettuato da parte degli insegnanti il ricevimento dei genitori, secondo l'orario e il calendario che saranno stabiliti dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti, sentiti i Consigli di classe, d'Interclasse, di Intersezione.
Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli alunni, in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti e alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli alunni, assicurando la concreta accessibilità al servizio pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento della scuola e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra scuole e famiglie, anche in base al C.C.N.L. del 21.07.1995./del maggio ’99 e l’integrativo C.C.N.L.I. agosto ’99.
ART.35 – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA-
Il Consiglio di Istituto adotta, all’inizio di ogni anno scolastico, il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti.
ART. 36 - ASSEMBLEE DEI GENITORI -
I genitori degli alunni di ciascuna classe possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dall'art.45 del D.P.R.416/74.
All'assemblea di classe, richiesta sempre dal genitore eletto nel Consiglio di Classe, d'Interclasse, di Intersezione possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
L'ordine del giorno, la data e l'orario di svolgimento dell'assemblea sarà concordato di volta in volta con il Dirigente Scolastico e dal genitore richiedente.
Nei precedenti commi del presente articolo, con il termine "classe" si identificano anche le pluriclassi..
ART. 37 - VIGILANZA DEGLI ALUNNI -
Per la vigilanza agli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola nonché durante l'uscita della medesima valgono le norme seguenti:
- a) gli alunni entrano a scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto il personale docente dovrà già trovarvisi al momento in cui può avere inizio l'ingresso degli alunni.
E' possibile l'entrata anticipata nei locali scolastici per soli motivi legati al trasporto fino a 20 minuti prima dell'inizio delle lezioni o, per gli stessi motivi, l'uscita posticipata fino a 20 minuti.
- b) eventuali ripetuti ritardi ed assenze degli alunni dovranno essere segnalati dagli insegnanti al Dirigente Scolastico per i provvedimenti del caso;
- c) gli alunni possono essere accompagnati dai genitori solo fino all'ingresso dell'edificio scolastico, non essendo loro consentito l'accesso alle aule;
- d) durante le ore di lezione gli alunni potranno essere consegnati soltanto ai collaboratori scolastici su richiesta motivata rivolta al Dirigente Scolastico - o al fiduciario per i plessi periferici -; in assenza dei genitori potranno essere consegnati a parenti riconosciuti, previa compilazione di apposita dichiarazione. Per quanto attiene l'uscita dei bambini della scuola dell’infanzia, verificandosi frequentemente che persone diverse dai genitori vanno a prelevare gli alunni, le insegnanti sono autorizzate a richiedere ai genitori una dichiarazione dalla quale risulti esplicita delega, con firma depositata, a persone maggiorenni di fiducia della famiglia che vengano, dagli stessi genitori, incaricati del ritiro, della cura e del controllo sul minore a partire dall'uscita dalla scuola dell’infanzia.
In nessun caso gli alunni potranno essere consegnati a minori.
- e) per assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni, salvo diverse disposizioni del competente Ufficio d'Igiene;
- f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di quindici minuti, il personale docente vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- g) al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati all'uscita dell'edificio scolastico, intesa come limite ultimo dello spazio annesso alla scuola;
- h) per la sorveglianza sugli alunni durante l'ingresso, l'intervallo e l'uscita dalle lezioni, gli insegnanti saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici;
- i) in caso in cui gli alunni accusassero malori durante l'orario scolastico dovranno essere avvertiti i genitori ai recapiti telefonici da essi comunicati all'inizio dell' a.s. In caso di gravità sarà contattato immediatamente il 118.
ART. 38 - UTILIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI
E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE -
I locali scolastici - compresa la palestra - e le attrezzature sportive possono essere utilizzati anche perle attività per le quali vi è il consenso del Consiglio di Istituto, oltre naturalmente alle attività organizzate e dirette dalle scuola stessa (attività parascolastiche extrascolastiche ecc..).
I locali scolastici possono essere utilizzati solo da Enti e/o Associazioni che non hanno fini di lucro.
ART. 39 - ASSEGNAZIONE DELLE AULE -
All'inizio di ogni anno scolastico, ad ogni classe verrà assegnata un'aula secondo il criterio generale dell'avvicendamento dei vari ambienti, tenuto conto dell'età degli alunni, della esposizione, dell'ampiezza e del piano dell'aula medesima.
ART. 40 - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
I diritti e i doveri del personale docente e amministrativo sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato attualmente in vigore.
ART. 41 - RACCOLTA DI DENARO NELLA SCUOLA -
Sono consentite le raccolte volontarie a favore della Società Assicuratrice e per la partecipazione a progetti particolari e a gite scolastiche e per tutti i casi preventivamente autorizzati dal Consiglio di Istituto.
ART. 42 – ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ALUNNI -
Nei giorni dei rientri non devono essere assegnati compiti a casa per il giorno successivo.
E’ consigliato che, all’interno della scuola dell’infanzia e primaria, gli alunni indossino il grembiulino.
ART. 42/bis - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN AMBIENTE SCOLASTICO
Per motivi igienico - sanitari e di tutela della salute degli alunni in occasione di compleanni e ricorrenze varie in ambiente scolastico dovranno essere somministrati ai bambini alimenti adeguatamente confezionati , sigillati e non prodotti in casa, con apposita data di scadenza , o siano forniti da Ditte specializzate (Forni, pasticcerie,..)
Gli alimenti dovranno essere consumati subito e non conservati per somministrarli ulteriormente ai bambini.
Inoltre agli alunni dell’Istituto non dovranno essere somministrati in alcun modo dolciumi quali caramelle, cioccolate, chewinggun : è sconsigliato anche l’uso di bevande gasate.
ART. 43 - SUSSIDI DIDATTICI -
Verrà compilato il catalogo dei sussidi didattici a disposizione dell’ Istituto.
In ogni singola classe dei vari plessi sarà distribuita una copia di tale elenco a disposizione degli insegnanti, perchè possano chiedere i sussidi a loro necessari.
L'uso dei sussidi didattici non potrà essere protratto per lunghi periodi, onde consentire a tutte le classi di utilizzarli.
ART. 44 - USCITE GUIDATE -
Le uscite guidate nell'ambito dell'ambiente circostante la scuola, si esauriranno entro l'orario giornaliero delle lezioni; può essere previsto l'uso degli scuolabus comunali.
Gli insegnanti promotori dovranno darne comunicazione al Dirigente Scolastico tramite gli appositi stampati predisposti.
ART. 45 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE -
Nel richiamare la C.M.P.I. n.291 del 14 Ottobre 1992 e la Circolare n°623/1996 per
l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione, si stabiliscono i seguenti criteri:
1) le visite guidate e i viaggi d'istruzione possono avere la durata di un giorno;
2) le visite guidate e i viaggi d'istruzione, possibilmente, non si effettuano in un giorno prefestivo;
3) è consentita la partecipazione dei genitori alle gite considerazione dei criteri generali educativo - didattici espressi in sede di Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, e di Consiglio di Istituto.
Allo stesso modo può essere consentito che gli alunni portatori di handicap siano accompagnati dai propri genitori,
4) gli insegnanti di classe partecipano alle gite programmate e pertanto hanno diritto a percepire il compenso previsto come indennità di missione;
5) requisito indispensabile per l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione è creare le condizioni per la partecipazione della classe al completo; qualora gli insegnanti ritengano di non poter richiedere la quota di partecipazione ad uno o più alunni di disagiate condizioni familiari, è consentito l'intervento economico del Consiglio di Istituto che metterà nelle spese di bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario, una somma da destinare ai casi in questione; è vietato portare a conoscenza il nominativo degli alunni che hanno partecipato gratuitamente alla gita;
6) per l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione è necessario che gli insegnanti di classe, sentito il parere del Consiglio di Classe, d'Interclasse, di intersezione formulino al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto esplicita richiesta con l'indicazione dell'itinerario da percorrere, degli orari di partenza e di rientro, del mezzo usato, di ogni altra notizia utile relativa alla gita medesima e che producano la documentazione richiesta dalle citate C.M. n° 291/1992 e 623/1996
7) non potranno partecipare alla gita quegli alunni che almeno ventiquattro ore prima della gita stessa non si siano premuniti del previsto nulla - osta rilasciato dal genitore o dal responsabile dell'obbligo scolastico.
ART.46 - PARTECIPAZIONE AD ATTI DI CULTO -
La partecipazione degli alunni ad atti di culto potrà avvenire solo a seguito di specifiche deliberazioni assunte dagli organi di democrazia scolastica: Consiglio di Classe, d'Interclasse, d’Intersezione, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto.
A quest'ultimo spetta far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche (D.P.R.416/74, art.6).
In nessun caso alunni ed insegnanti potranno essere obbligati alla partecipazione.
ART.47 - MATERIALE DIVULGATIVO -
E' consentita la consegna agli alunni di materiale divulgativo dietro espressa delibera del Consiglio di Istituto che delega il Dirigente Scolastico a concedere l'autorizzazione.
Gli insegnanti sono tenuti ad attenersi a tali disposizioni.
ART. 48 - ACCESSO DI ESTRANEI ALLE AULE SCOLASTICHE -
Non è consentito l'accesso di estranei alle aule scolastiche.
Sulla base di una preventiva programmazione saranno ammessi invece esperti con il consenso degli insegnanti di classe - o classi - previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
T I T O L O III
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 49 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO -
Ogni Consigliere, ove ne ravvisi la necessità, può proporre al Consiglio eventuali modifiche al presente Regolamento.
Le proposte di modifica si riterranno accolte quando vengono approvate dal Consiglio con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri in carica.
ART. 50 - RISPETTO DEL REGOLAMENTO -
Il presente Regolamento esige una scrupolosa osservanza da parte di tutte le componenti della Scuola (docenti, non docenti, genitori ed alunni).
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